Diritto per concorsi
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Diritto per Concorsi

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Riassunti di Diritto per la preparazione ai Concorsi

Per rendere pacifica tale convivenza, l’uomo si organizza, con un processo naturale, in base a regole dettate dalla co­scienza, dalla religione, dal costume e simili, regole che, per il loro carattere sociale, sono state dette norme so­cia­li.
Le norme sociali non sono tuttavia sufficienti: la pacifica convivenza è assicurata dal diritto, insieme di regole e nor­me che vietano o rendono obbligatori determinati comporta­men­ti dei membri della società.
Nasce così la norma giuri­di­ca.

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Estratto:

LA NORMA GIURIDICA E I SUOI CARATTERI
Le norme giuridiche sono regole imposte dall’autorità dello Sta­to al cittadino, che determinano, nel suo comportamento esterno, quanto è lecito e quanto non è lecito contemperando, nel rispetto della libertà individuale, la fa­­col­tà di agire di ogni uomo con quella di tutti gli altri uo­mini.
La norma giuridica presenta i caratteri seguenti:
1. Generalità, in quanto non si rivolge a un individuo de­ter­­minato ma, per raggiungere uniformità di comportamen­to, tutti i cittadini che si trovano nella situazione prevista dalla legge. La norma giuridica “non rubare” non è imposta al cittadino Tizio ma a tutti i cittadini.
2. Astrattezza, in quanto non si rivolge a una situazione concreta, ma a una situazione ipotetica in previsione di circostanze che potranno verificarsi. La norma giuridica “non rubare” non si riferisce a questo o a quel ca­so di furto, ma al fatto generico del rubare, al quale si possono ri­­­con­dur­­­re tutti i casi concreti di furto che nella realtà si possono verificare. L’astrattezza della norma è il fondamento della sua perfezione, perché nel caso astratto si possono fare rientrare tutti i casi concreti che accadono nella realtà, mentre sarebbe im­possibile il procedere opposto. Per i casi concreti, che non si possono fare rientrare nel caso astratto pre­visto dalla norma, il legislatore riconosce al giudice la facoltà di re­go­larli applicando un’altra norma giuridica astratta: quella dell’equità.
3. Coercibilità, in quanto, se trasgredita, ne viene im­po­sto il ri­spetto con la forza delle sanzioni, insieme dei mez­zi appli­cati dallo Stato a chi non osserva spontaneamente la norma.
Le sanzioni sono diverse secondo il tipo della norma non rispettata: la trasgressione delle norme penali – “reati” – è punita con sanzioni penali (ergastolo, carcere, ecc.); quella delle norme civili è punita con sanzioni civili (risarcimento del danno, esecuzione forzata, ecc.); quella delle norme amministrative con sanzioni amministrative, e altre. La coercibilità non è un carattere essenziale della norma giuridica, perché vi sono norme giuridiche non coercibili.
La norma giuridica che “il figlio deve rispettare i genitori” non è co­ercibile perché, se il figlio non rispetta il proprio genitore, non esiste alcun mezzo diretto per costringere il figlio ad assolvere tale obbligo.
4. Statualità, in quanto emanata dallo Stato nell’esercizio del­la sua sovranità, o da Enti cui lo Stato ha delegato il po­te­re deliberante (es. Regioni), o da Autorità, esterne allo Sta­to, da esso riconosciute (es. regolamenti comunitari). Questo carattere, che riconosce alla norma di essere imposta dall’alto seguendo la procedura dettata dalla Costituzione, fa assumere al diritto il nome di diritto positivo.
5. Bilateralità, in quanto da una parte impone una nor­ma di condotta e dall’altra riconosce un soggetto meritevole di tu­tela: un diritto per un soggetto e contemporaneamente un ob­bligo per altri.

A. Bignami
5101-S8A5N

Scheda tecnica

Tipo Scuola
Scuole Superiori
Numero Pagine
313
Altezza
165
Larghezza
120
Peso
202

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