

Per rendere pacifica tale convivenza, l’uomo si organizza, con un processo naturale, in base a regole dettate dalla coscienza, dalla religione, dal costume e simili, regole che, per il loro carattere sociale, sono state dette norme sociali.
Le norme sociali non sono tuttavia sufficienti: la pacifica convivenza è assicurata dal diritto, insieme di regole e norme che vietano o rendono obbligatori determinati comportamenti dei membri della società.
Nasce così la norma giuridica.
Estratto:
LA NORMA GIURIDICA E I SUOI CARATTERI
Le norme giuridiche sono regole imposte dall’autorità dello Stato al cittadino, che determinano, nel suo comportamento esterno, quanto è lecito e quanto non è lecito contemperando, nel rispetto della libertà individuale, la facoltà di agire di ogni uomo con quella di tutti gli altri uomini.
La norma giuridica presenta i caratteri seguenti:
1. Generalità, in quanto non si rivolge a un individuo determinato ma, per raggiungere uniformità di comportamento, tutti i cittadini che si trovano nella situazione prevista dalla legge. La norma giuridica “non rubare” non è imposta al cittadino Tizio ma a tutti i cittadini.
2. Astrattezza, in quanto non si rivolge a una situazione concreta, ma a una situazione ipotetica in previsione di circostanze che potranno verificarsi. La norma giuridica “non rubare” non si riferisce a questo o a quel caso di furto, ma al fatto generico del rubare, al quale si possono ricondurre tutti i casi concreti di furto che nella realtà si possono verificare. L’astrattezza della norma è il fondamento della sua perfezione, perché nel caso astratto si possono fare rientrare tutti i casi concreti che accadono nella realtà, mentre sarebbe impossibile il procedere opposto. Per i casi concreti, che non si possono fare rientrare nel caso astratto previsto dalla norma, il legislatore riconosce al giudice la facoltà di regolarli applicando un’altra norma giuridica astratta: quella dell’equità.
3. Coercibilità, in quanto, se trasgredita, ne viene imposto il rispetto con la forza delle sanzioni, insieme dei mezzi applicati dallo Stato a chi non osserva spontaneamente la norma.
Le sanzioni sono diverse secondo il tipo della norma non rispettata: la trasgressione delle norme penali – “reati” – è punita con sanzioni penali (ergastolo, carcere, ecc.); quella delle norme civili è punita con sanzioni civili (risarcimento del danno, esecuzione forzata, ecc.); quella delle norme amministrative con sanzioni amministrative, e altre. La coercibilità non è un carattere essenziale della norma giuridica, perché vi sono norme giuridiche non coercibili.
La norma giuridica che “il figlio deve rispettare i genitori” non è coercibile perché, se il figlio non rispetta il proprio genitore, non esiste alcun mezzo diretto per costringere il figlio ad assolvere tale obbligo.
4. Statualità, in quanto emanata dallo Stato nell’esercizio della sua sovranità, o da Enti cui lo Stato ha delegato il potere deliberante (es. Regioni), o da Autorità, esterne allo Stato, da esso riconosciute (es. regolamenti comunitari). Questo carattere, che riconosce alla norma di essere imposta dall’alto seguendo la procedura dettata dalla Costituzione, fa assumere al diritto il nome di diritto positivo.
5. Bilateralità, in quanto da una parte impone una norma di condotta e dall’altra riconosce un soggetto meritevole di tutela: un diritto per un soggetto e contemporaneamente un obbligo per altri.
Scheda tecnica
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